Diventa ambulante

L’esercizio del commercio ambulante o, come meglio definito oggi, su aree pubbliche è disciplinato anzitutto dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (comunemente noto come “riforma Bersani”) e successive modifiche e integrazioni che ne stabilisce modalità di accesso, requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività e norme di carattere generale, rinviando agli ordinamenti regionali le norme relative al rilascio dei titoli autorizzatori, alla programmazione dei mercati e delle fiere, all’esercizio dell’attività e alla definizione di disposizioni particolari. Alcune disposizioni del Decreto sono state modificate dal Decreto Legislativo 59/2010 (Direttiva Servizi).

Per accedere all’esercizio del commercio ambulante è necessario in primo luogo è possedere una autorizzazione amministrativa.

Tipo A. [ex lettera a) art. 28 comma 1 D.Lgs. 114/98] Si tratta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività con utilizzo di posteggi dati in concessione per un periodo predeterminato (prima della Direttiva Servizi era decennale, ora non può essere inferiore a sette anni nè superiore a dodici ed è stabilito dal Comune su indicazione della Regione) in aree di mercato o di fiera. Detta autorizzazione è rilasciata – secondo le disposizioni della Regione – dal Comune nel quale si svolge il mercato o fiera e in cui sono disponibili dei posti, contestualmente alla concessione del posteggio stesso. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o società di persone e/o capitali (s.r.l.) e può essere subordinata a presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del richiedente, laddove le Regioni l'abbiano previsto. Questo tipo di autorizzazione consente anche l'attività in forma itinerante nel territorio regionale in cui viene rilasciata (ovviamente nei periodi di non occupazione del posteggio di cui si è titolari), permette di partecipare alle spunte e abilita altresì alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale, nei limiti dei posteggi disponibili.

Tipo B. [ex lettera b) art. 28 comma 1 D.Lgs.114/28] Si tratta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area, purchè in forma itinerante ed è rilasciata – come da modifica stabilita nella Direttiva Servizi – a persona fisica o giuridica non più dal Comune di residenza del richiedente ma dal Comune dove il richiedente medesimo intende avviare l'attività. Anche questo tipo di autorizzazione è soggetta alla presentazione del DURC. Essa consente l'esercizio in forma itinerante in tutto il territorio nazionale e abilita alla partecipazione alle fiere nei limiti dei posteggi disponibili e ai mercati limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati dai titolari, attraverso la cosiddetta "spunta". L'autorizzazione amministrativa è rilasciata per il settore merceologico (alimentare o non alimentare) nel quale l'interessato intende operare o per entrambi i settori. L'autorizzazione rilasciata per il settore alimentare abilita anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per l'una e l'altra attività. Inoltre l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari è soggetta alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igieniche e sanitarie. In particolare, i requisiti delle attrezzature di vendita e le modalità operative sono state stabilite con Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002.

Requisiti professionali

Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione, l’interessato deve dichiarare di possedere i requisiti soggettivi/morali previsti dalle norme di settore e i requisiti oggettivi/professionali, necessari o meno a seconda del tipo di commercio che si intende effettuare. I requisiti morali o di onorabilità e quelli professionali sono stabiliti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 così come modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147. Ai sensi di tali disposizioni, non possono esercitare l’attività commerciale (qualsiasi attività commerciale), salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
  • Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva, per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII capo II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo Vi capo II del codice penale;
  • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
  • Limitatamente all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buoncostume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo o riguardanti le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine o infrazioni alle norme sui giochi.

Assistenza e consulenza tecnica e sindacale per le imprese, disbrigo delle pratiche amministrative presso la CCIAA, consulenza e assistenza per le volture e le cessioni d'azienda, nonchè i rapporti con le Amministrazioni Comunali per tutti i problemi riguardanti la singola impresa oppure la globalità dei mercati

Per la vendita di prodotti non alimentari non sono necessari requisiti professionali, che invece sono richiesti per qualsiasi forma di commercio nel settore alimentare (limitatamente all’alimentazione umana) e di attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’esercizio dell’attività e quindi consentito e subordinato al possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti:

  • Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera in tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
  • Essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, alberghiera o diploma equivalente.

Anche i requisiti professionali, in caso di persona giuridica, debbono essere posseduti dal titolare o da altra persona preposta all’attività commerciale.
Ottenuta l’autorizzazione amministrativa, si procede all’apertura della partita IVA e all’iscrizione alla C.C.I.A. L’ultimo step dell’iter burocratico consiste nell’iscrizione all’INPS e all’INAIL.

A chi rivolgersi

Al Comune sede di mercato per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A. In genere la disponibilità di posteggi – e quindi di licenze – è preannunciata da bandi.

Al Comune dove si intende avviare l'attività per il rilascio dell'autorizzazione di tipo B.